Il superbonus del 110% è stato ulteriormente prorogato per i condomini, gli IACP e per le persone fisiche uniche proprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari.
Lo prevede l’art. 1 comma 3 del DL 6 maggio 2021 n. 59, pubblicato nella G.U. n. 108/2021, recante le “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, con il quale sono stati modificati i commi 3-bis e 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.
Possono godere della proroga i proprietari unici (o più soggetti in comproprietà pro indiviso) delle porzioni immobiliari che siano persone fisiche, al fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Pertanto, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.