Nelle società di persone ciascun socio, dopo l’approvazione del rendiconto, ha diritto alla distribuzione degli utili: ne consegue che la mancata approvazione del rendiconto lede il diritto del socio agli utili, legittimandolo ad esperire azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore. Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11223 depositata il 28 aprile 2021.
La Corte di Cassazione è tornata pertanto a ribadire che “il diritto agli utili per il socio di società personale è subordinato alla sola approvazione del rendiconto, e quindi coerentemente la lesione di detto diritto può essere fatta valere dal socio come danno diretto e immediato, proprio in quanto conseguente al mancato assolvimento da parte del socio amministratore dello specifico obbligo di distribuzione degli utili, ovviamente ove sussistenti”.