In tema di dichiarazione di fallimento di una società di persone, i prelievi dalla cassa sociale da parte dei soci, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti, concorrono a formare l’attivo patrimoniale, ai fini dell’art. 1, comma 2, lett. a), l. fall., trattandosi di somme che sono soggette ad azione di ripetizione dell’indebito da parte della società. (Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2021, n. 979).