Con una motivazione articolata, il Tribunale di Teramo del 19 aprile 2021 ha preso posizione, in materia di cram down fiscale, a favore della tesi c.d. “estensiva”, che lo ritiene applicabile anche quando le Pubbliche Amministrazioni espressamente bocciano il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR).
Si tratta, si ricorda, della novità introdotta con l’art. 3 commi 1-bis e 1-ter del DL 125/2020, in merito al potere-dovere del tribunale di omologare il concordato preventivo e l’ADR anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando la loro adesione è determinante per le maggioranze di legge e quando, in base all’attestazione, la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare.
Il tribunale di prima istanza ha ritenuto che nella lettera della norma, ovvero “mancanza” (di voto o di adesione), vada correttamente e logicamente inclusa anche la fattispecie – più frequente nella pratica – di diniego espresso.