Con detta ordinanza la Corte di Cassazione ha previsto che, per evitare di dover restituire gli importi prelevati, a titolo di utili e di compensi, il socio amministratore di società di persone deve provare: i) per gli utili l’approvazione dei relativi rendiconti annuali; ii) per i compensi, la qualificazione dei medesimi come crediti certi, liquidi ed esigibili.
A tal fine si evidenzia come, per le società di persone, il diritto del socio agli utili sia subordinato all’approvazione del rendiconto ai sensi dell’art. 2262 del Codice Civile. La prova della relativa approvazione grava sull’amministratore così come la legittimità dei relativi prelievi. Con le medesime modalità, quanto ai compensi, è sempre l’amministratore della società che deve dimostrare che i relativi prelievi sono giustificati dall’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in relazione all’attività gestoria.