Dubbi sul perimetro di applicazione della nuova disciplina: si auspica un chiarimento legislativo.
Il DL 41/2021, c.d. DL “Sostegni”, conv. L. 69/2021, ha introdotto il nuovo ottavo comma dell’art. 182-bis del RD 267/1942 in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR), prevedendo la modificabilità del piano in via “unilaterale” (si veda “Accordi di ristrutturazione omologati modificabili in via unilaterale” del 19 maggio 2021).
In particolare, qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore apporta le rettifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel Registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o PEC. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.
Tuttavia, la normativa citata non chiarisce, in concreto, quali modifiche – di carattere “sostanziale” – potrebbero essere legittimamente apportate (senza eccedere nel contenuto del diritto): in particolare, ci si chiede se le modifiche debbano essere limitate solo alle modalità e ai tempi di adempimento, ovvero possano estendersi anche al quantum del credito da soddisfare, ricomprendendo i creditori aderenti e quelli ab origine estranei.