Plafond di spese agevolato unico con effettuazione congiunta di interventi di miglioramento sismico e di eliminazione di barriere architettoniche
Ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, il superbonus al 110% si applica anche sugli interventi previsti dall’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR.
Sono gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92.
Ai fini del superbonus, questi interventi sono agevolati “anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”.
Gli interventi in questione, per poter essere agevolati con il superbonus al 110%, devono essere eseguiti congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020, oppure agli interventi “trainanti” di miglioramento sismico di cui al comma 4.