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Decreto correttivo del Codice della Crisi

byMaurizio Carraro inAziendalistico, Crisi di impresa posted on5 Luglio 2022
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La composizione negoziata sostituisce gli strumenti di allerta egli indici della crisi – (DLgs. 17.6.2022 n. 83) – Entrata in vigore dal 15/07/2022.

La nozione di crisi, è ora definita come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi (art. 2 comma 1 lett. a).

E’ stato completamente riscritto l’art. 3 del D.Lgs. 14/2019 in tema di adeguatezza degli assetti per la rilevazione tempestiva della crisi di impresa. L’obbligo rimane in capo all’imprenditorie individuale o collettivo. Nel primo caso, imprenditore individuale, i segnali di attenzione ad una possibile crisi, alla quale deve essere posto rimedio senza indugio, devono essere colti con l’adozione di misure idonee a porvi rimedio mentre, per l’imprenditore collettivo, ciò deve avvenire attraverso l’istituzione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile così come declinato dall’art. 2086 del C.c.. Sul punto, si ritiene, che il destinatario degli obblighi di istituzione dei medesimi sicuramente è l’organo amministrativo mentre, il destinatario degli adeguati assetti è l’entità collettiva che, a posteriori, in caso di dissesto, sarà valutata in merito all’adeguatezza dei medesimi rispetto alla peculiarità della medesima.

Sotto il profilo “operativo”, sempre il citato art. 3, rimarca la necessità di rilevazione tempestiva degli squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario e, in ottica di forward looking, la verifica nei successivi dodici mesi della sostenibilità dei debiti contratti e delle prospettive di continuità aziendale allineandosi, rispetto alle precedenti previsioni di cui al D.Lgs. 14/2019, di fatto alle previsioni dell’OIC.

Di rilievo, sempre in relazione agli adeguati assetti, è che devono permettere di ottenere i dati quali-quantitativi necessari per l’effettuazione del test pratico disciplinato dal riscritto art. 13, comma 2, del D.Lgs. 14/2019 e che sono già richiesti dal Decreto Dirigenziale 28 settembre 2021 nella lista di controllo particolareggiata per la negoziazione assistita.

E’, conseguentemente, necessario che l’entità aziendale/imprenditoriale aumenti la propria “cultura” con l’introduzione di strumenti di programmazione atti a rispondere alle domande poste dal legislatore ma, ancor più, per la stessa organizzazione che, così, potrà meglio affrontare il contesto competivo oramai altamente evolutivo e dinamico.

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