+39 049 7801946 / info@scgea.it
Studio Carraro Golo & Associati
  • Home
  • Lo studio
  • I nostri servizi
    • Consulenza aziendale e Strategia di business
    • Gestione della Crisi d’Impresa
    • Gestione della crisi da sovraindebitamento
  • News
  • Contatti
Studio Carraro Golo & Associati
  • Home
  • Lo studio
  • I nostri servizi
    • Consulenza aziendale e Strategia di business
    • Gestione della Crisi d’Impresa
    • Gestione della crisi da sovraindebitamento
  • News
  • Contatti

Modifica del piano dell’accordo di ristrutturazione

byMassimo Carbonaro inCrisi di impresa posted on7 Giugno 2021
0

Dubbi sul perimetro di applicazione della nuova disciplina: si auspica un chiarimento legislativo.

Il DL 41/2021, c.d. DL “Sostegni”, conv. L. 69/2021, ha introdotto il nuovo ottavo comma dell’art. 182-bis del RD 267/1942 in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR), prevedendo la modificabilità del piano in via “unilaterale” (si veda “Accordi di ristrutturazione omologati modificabili in via unilaterale” del 19 maggio 2021).

In particolare, qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore apporta le rettifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel Registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o PEC. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.

Tuttavia, la normativa citata non chiarisce, in concreto, quali modifiche – di carattere “sostanziale” – potrebbero essere legittimamente apportate (senza eccedere nel contenuto del diritto): in particolare, ci si chiede se le modifiche debbano essere limitate solo alle modalità e ai tempi di adempimento, ovvero possano estendersi anche al quantum del credito da soddisfare, ricomprendendo i creditori aderenti e quelli ab origine estranei.

Crisi impresaSostegni
Accantonamenti di utili a riserva con sconto super ACE

Previous

Non sempre revocabile la rinuncia al diritto di opzione su quote di srl

Next

Related Posts

29 Maggio 2021
Omologazione forzata con sterilizzazione del voto negativo dell’Erario

Si consolida l’interpretazione che legittima il cram down anche con il rifiuto...

No Comments
1 Luglio 2021
Banca responsabile per erogazione abusiva del credito all’impresa in crisi

Il curatore è legittimato ad agire per i danni cagionati alla società e alla...

No Comments
5 Luglio 2022
Decreto correttivo del Codice della Crisi

La composizione negoziata sostituisce gli strumenti di allerta egli indici della...

No Comments

Categorie

  • Agevolazioni
  • Aziendalistico
  • bilancio
  • Crisi di impresa
  • Fiscale
  • Iva
  • Lavoro
  • Societario

Blog Tags

#agevolazioni #amministratore #cessione_credito #comodato #condominio #cramdown #creditofiscale #decadenza #detrazioni #erario #fallimento #imposte #iva #omologazione #prima_casa #registrazione #rendiconto #responsabilità #società #superbonus #trascrizione CIg Conferimento Contributi Corte di Cassazione Covid-19 Crisi impresa Imposte Isa Lavoratori Operazioni straordinarie Partecipazioni Prelievi e compensi Qualifica reati tributari Redditi Regime Pex Residenza Retribuzione Ristori Sede amministrazione Società di persone Sostegni Superminimo Videosorveglianza

Articoli recenti

  • Come si possono, sinteticamente, declinare le dinamiche/fasi della crisi dell’impresa
  • Decreto correttivo del Codice della Crisi
  • IMU “prima casa” spettante anche senza la residenza anagrafica
  • L’antieconomicità non esclude il diritto alla detrazione dell’IVA
  • Banca responsabile per erogazione abusiva del credito all’impresa in crisi
Made in Triskel srl. All Rights Reserved.