Si consolida l’interpretazione che legittima il cram down anche con il rifiuto espresso ingiustificato dell’Amministrazione
Il Tribunale di di Genova 13 maggio 2021, nel solco dell’indirizzo recentemente sostenuto dal Tribunale di Teramo 19 aprile 2021, ha rimarcato come, ai fini dell’omologazione forzata, c.d. cram down, del concordato preventivo (e degli accordi di ristrutturazione dei debiti – ARD), il Tribunale, al ricorrere delle condizioni di legge, possa sterilizzare l’ingiustificato diniego espresso dell’Erario o dell’ente previdenziale.
Nel caso di specie, l’amministrazione formulava un voto negativo alla proposta concordataria, che risultava, tuttavia, ingiustificato a fronte dei rilievi dell’attestazione del professionista e della relazione del commissario giudiziale (art. 172 del RD 267/42) sulla maggiore convenienza della soluzione negoziale rispetto all’alternativa liquidatoria.