Ammessa la cessione con scrittura privata autenticata non soggetta a imposta di registro
Con la risposta ad interpello n. 369 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento da riservare – ai fini IVA e dell’imposta di registro – all’atto con il quale il beneficiario di una “detrazione edilizia” (ad es. superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, ecobonus e sismabonus di cui rispettivamente all’art. 14 del DL 63/2013 e all’art. 16 del DL 63/2013 ecc.) procede alla cessione del credito nei confronti di altri soggetti, esercitando la relativa opzione in conformità a quanto previsto dall’art. 121 del DL 34/2020.
Come già chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, ogniqualvolta l’operazione di cessione del credito possieda finalità di finanziamento, la prestazione rientra tra quelle esenti da IVA (cfr. ris. n. 139/2004 e ris. n. 32/2011).
Per quanto concerne l’imposta di registro, l’Agenzia ribadisce quanto affermato, in passato, nella ris. 5 dicembre 2018 n. 84 (con riferimento alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica), ovvero che la cessione del credito d’imposta è esclusa dall’obbligo di registrazione a norma dell’art. 5 della Tabella, allegata al DPR 131/86, in base al quale non sono soggetti all’obbligo di registrazione tutti gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute.