Cassazione 6 novembre 2020, n. 24872 – Sede dell’amministrazione
Viene disposto che per l’accertamento della residenza fiscale di una società di diritto estero, l’Ufficio non può limitarsi ad eccepire che la sede dell’amministrazione è in Italia perchè sono rinvenuti ordini di acquisto presso un’altra società appartenente al Gruppo.
E’ stata, invece, confermata la sede della società in San Marino in considerazione che: i) la sede legale è in San Marino; ii) la tenuta della contabilità e dei libri sociali è in San Marino; iii) la collocazione territoriale di San Marino quale circostanza che, di fatto, impone che siano intrattenuti stretti rapporti con soggetti italiani; iv) le riunioni assembleari e del collegio sindacale si tengono in San Marino; v) la residenza in San Marino di tutti i dipendenti.