Presupposto della revocazione è la dimostrazione che la partecipazione ha un proprio valore economico. A ribadirlo è il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 5222 del 23 marzo 2021.
Nelle srl, la revoca della rinuncia al diritto di opzione è consentita quando l’opzione costituisce un bene in sé, dotato di autonomo valore di mercato (che è il creditore a dover dimostrare).
Quanto alla necessità che la partecipazione presenti un effettivo valore patrimoniale, il giudice romano ricorda, in primo luogo, come uno dei presupposti dell’azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) sia costituito dal c.d. eventus damni, dovendo l’atto revocando aver determinato o aggravato il pericolo di incapienza del debitore.