Il curatore è legittimato ad agire per i danni cagionati alla società e alla massa dei creditori.
Con l’ordinanza n. 18610, depositata il 30 giugno 2021, la Corte di Cassazione affronta in modo sistematico ed estremamente circostanziato i temi della concessione “abusiva” del credito da parte degli intermediari finanziari alle imprese in crisi, della conseguente responsabilità delle banche nei confronti dell’impresa debitrice e dei creditori, oltre che della legittimazione del curatore fallimentare a procedere in giudizio a tutela della prima e dei secondi.
L’attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari, non costituendo un mero “affare privato”, concorre, ove “abusiva”, a integrare un danno sia per il patrimonio dell’impresa finanziata, giacché il reiterato o nuovo finanziamento ne diminuisce la consistenza patrimoniale e ne incrementa le perdite, generate dalla continuazione dell’attività, sia per tutti coloro che “in una visuale macroeconomica, … siano entrati in affari col finanziato”.